Aggiornato al 28/04/2024

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Voltaire

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Progetto Giovani - Voci dall'Università

Addio voucher, arriva il contratto a chiamata

di Beatrice Federica Cimnaghi

 

Da venerdì 17 marzo è vietato l’acquisto dei voucher da parte del committente, ma sono ancora utilizzabili, entro il prossimo 31 dicembre, i buoni che sono stati richiesti entro venerdì 17 marzo 2017.

Il buono lavoro, chiamato anche voucher, è una modalità di retribuzione per lavoro occasionale di tipo accessorio, regolarmente vidimato con il logo dell’INPS. I voucher consentono di pagare regolarmente, previa autorizzazione Inps, le prestazioni lavorative a carattere occasionale e accessorio, ovvero attività difficilmente inquadrabili dal punto di vista contrattuale, proprio per il loro carattere di saltuarietà.

Questi buoni per il lavoro accessorio sono stati introdotti dalla legge Biagi nel 2003 per far emergere il lavoro sommerso. Lo scopo principale di questo strumento era quello di contrastare il lavoro nero e difendere le categorie considerate più deboli nel mercato del lavoro.

I voucher erano, quindi, destinati ad una platea di “svantaggiati” (disoccupati di lunga data, studenti, pensionati, casalinghe) e di comparti, per piccoli lavori domestici, lezioni private, pulizia di edifici, ovvero tutte quelle situazioni tipicamente pagate in nero e per questo senza protezione assicurativa.

Nel tempo il buono lavoro è stato esteso a settori professionali quali imprese, enti, lavoratori autonomi e ad aziende nel settore del commercio, dell'agricoltura e dell'intrattenimento (ristoranti, bar, discoteche, sale cinema).

Successivamente è iniziata la liberalizzazione dell’utilizzo del buono lavoro.

Prima con il Governo Monti, in particolare con la Riforma Fornero che nel 2012 ha escluso qualsiasi vincolo nell’impiego dei voucher, che ne ha liberalizzato l’uso con il solo vincolo economico pari a 5.000 euro all’anno per ogni singolo lavoratore.

Poi con il Governo Letta che, con la legge 99/2013 di conversione del “Decreto Lavoro”, ha eliminato la dicitura “di natura meramente occasionale” e ne ha esteso l’uso a tutti i settori.

Successivamente, il Governo Renzi ha alzato il limite economico annuale di utilizzo da 5.000 a 7.000 euro all’anno per singolo lavoratore, ovvero la cifra netta massima che un lavoratore può guadagnare tramite voucher in un anno.

Il valore del buono lavoro rappresenta la soglia minima di remunerazione resa possibile dal sistema. La legge 28 giugno 2012, n.92 (legge di riforma Fornero) era intervenuta a regolare l’utilizzo di tale strumento prevedendo l’emissione di un atto regolamentare che fissasse i valori minimi del compenso orario per ciascuna categoria.

Più tardi il Jobs Act, una riforma del diritto del lavoro promossa ed attuata in Italia dal Governo Renzi attraverso diversi provvedimenti legislativi varati tra il 2014 ed il 2015, stabilisce un regime transitorio durante il quale la remunerazione oraria della prestazione di lavoro accessorio è stabilita nel valore di taglio minimo del buono lavoro.

Il voucher viene utilizzato dai committenti, i quali beneficiano grazie a questo strumento di una copertura assicurativa Inail per gli incidenti sul lavoro senza dover stipulare alcun tipo di contratto. Il lavoratore riceve il 75% del valore nominale del buono lavoro; il restante 25% viene suddiviso in 7% di contributi assicurativi INAIL, 13% di contributi previdenziali Inps e 5% di compenso per il concessionario.

Il valore nominale dei voucher, in tagli da 10, 20 e 50 euro include queste voci e il compenso al concessionario Inps.

Il valore netto che viene percepito dal lavoratore è rispettivamente 7,50, 15 e 37,50 euro.

Le caratteristiche intrinseche del sistema ne hanno favorito la diffusione come strumento di elusione ed evasione delle norme fiscali e previdenziali.

Infatti secondo molti i voucher si prestano a diverse forme di abuso.

Una delle più consistenti è quella di “mascherare” un lavoratore in nero.

Davanti alle crescenti critiche rivolte a questo strumento di remunerazione, il governo ha deciso di intervenire aumentando la cosiddetta “tracciabilità” dei voucher.

Con l’abolizione dei voucher, a partire dal 1 gennaio 2018, la possibilità di svolgere lavori occasionali resta affidata al contratto a chiamata, conosciuto anche con il nome di contratto a intermittenza.

Come disciplinato dall’articolo 13 del decreto legislativo 81/2015, per contatto di lavoro intermittente si intende “il contratto, anche a tempo determinato, con il quale il lavoratore si mette a disposizione di un datore di lavoro che può utilizzarne la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente, a seconda delle esigenze individuate dai contratti collettivi anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno.”

Il lavoro a chiamata è un contratto vero e proprio: prevede le ferie, la malattia, il versamento di contributi per la pensione che non sono infinitesimali.

Garantisce di più il lavoratore, in quanto se il dipendente supera le 400 giornate di lavoro nell’arco dei tre anni, per l’azienda scatta l’obbligo di assunzione con contratto stabile.

Mentre alle aziende, questo sistema, costa di più: se un’ora di lavoro pagata con i voucher veniva all’impresa 10 euro tutto compreso, la stessa ora pagata con il lavoro a chiamata costa tra i 20 e i 25 euro.

Il contratto a chiamata può essere stipulato con soggetti con meno di 24 anni di età, “purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno”, e con più di 55 anni.

Il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari.

In caso di superamento di questo periodo, si legge nel decreto, “il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato”.

In caso di malattia o di altro evento che gli renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, “il lavoratore è tenuto a informarne tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata dell’impedimento, durante il quale non matura il diritto all’indennità di disponibilità.”

Se il lavoratore non informa il datore perde il diritto all’indennità per un periodo di 15 giorni. “Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può costituire motivo di licenziamento e comportare la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo al rifiuto”.

In merito alla retribuzione, per il contratto a chiamata, il lavoratore deve ricevere, “per i periodi lavorati e a parità di mansioni svolte” un trattamento economico e normativo analogo a quello di un lavoratore di pari livello.

Lo stesso discorso vale per le ferie e per i trattamenti di malattia, infortunio, congedo di maternità e parentale.

Mentre gli analisti operanti in questo campo focalizzano l’attenzione principalmente su quelli che sono gli aspetti negativi e le critiche rivolte a questo sistema, nel mio caso questo cambio di rotta ha portato ad un miglioramento, in quanto vi è stato il passaggio da una retribuzione in voucher alla stipulazione di un contratto, quindi più diritti, garanzie e tutele.

 

Sull’autrice:

Beatrice Federica Cimnaghi

Nata e residente nella provincia di Monza e Brianza, classe 1994.

Studentessa in Management Pubblico, facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali presso l’Università degli Studi di Milano.

Sono una lavoratrice addetta al ruolo di commessa presso un punto vendita di una catena di grande distribuzione organizzata. Sono diplomata in psicologia e pedagogia al Liceo socio-psico pedagogico, infatti, da molti anni, ogni estate mi cimento nel ruolo di baby sitter, per la mia enorme passione per i bambini.

Amo viaggiare e se potessi prenderei sempre un aereo e volerei via alla scoperti di nuovi luoghi e proprio per questo mi reputo una persona molto curiosa. Non ho ancora le idee chiare su cosa vorrei diventare in futuro; mi immagino in varie ipotesi e in varie vesti ma ancora non ho trovato il giusto cammino da intraprendere. Spero che con la fine degli studi universitari, inizierò a schiarirmi le idee e a trovare la mia strada.

 

Inserito il:04/06/2017 14:07:39
Ultimo aggiornamento:04/06/2017 14:18:19
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