Aggiornato al 03/11/2024

Non sono d’accordo con quello che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto a dirlo

Voltaire

Anonimo (anno 1951) - Hospital room - Tempera

 

Nuova riforma sulla responsabilità professionale medica. Considerazioni di un ignorante - Parte 2

di Giuseppe Talarico

 

Come detto nella prima parte, la volontà di trasformare le Linee Guida in Legge appare cosa particolarmente pericolosa. Il risultato logicamente prevedibile, sul suolo italico, di questa disposizione è che il medico sarà ancora di più una figura amministrativa, che, con un computer davanti contenente tutte le linee guida, attraverso uno specifico software, inserirà determinate parole chiave per la patologia (non per il paziente) in questione è agirà di conseguenza, secondo quanto sancito dalla Linee Guida, poiché se cosi fa e il paziente muore o ha danno il medico non è punibile.

Ma ciò, inesorabilmente si traduce in spesa, ovvero spreco. Secondo stime elaborate dal Cergas - Università Bocconi, il numero di analisi e controlli “non necessari” sfiora il 10%, circa 10-12 miliardi, della spesa sanitaria complessiva.

Ma, in fin dei conti, oggi, sempre di più, non è importante che il paziente muoia, ciò che conta è che muoia legalmente con tutti i moduli compilati e le Linee Guida rispettate.

In questa nuova legge è stato anche introdotto, con l’art. 8, il tentativo obbligatorio di conciliazione:

L'azione civile di risarcimento danni da responsabilità sanitaria deve essere preceduta, a pena di improcedibilità, dal ricorso per consulenza tecnica preventiva di cui all'art. 696 bis c.p.c. o, in alternativa, dal procedimento di mediazione ai sensi del D.lgs. n. 28/2010 (art. 5, comma 1-bis).

Pregevole disposizione, probabilmente poco utile.

In una epoca storica in cui studi legali si associano con pool di consulenti medici specialisti, offrendo consulenza gratuita a chi ritiene di essere vittima di “malasanità”, salvo poi chiedere al paziente/parente una congrua percentuale sull’indennizzo comunque ricevuto, dal sanitario o dall’azienda – accordo extragiudiziale, ovvero sentenza - l’obbligo del ricorso alla mediazione o alla consulenza tecnica, sembra avere lo stesso impatto del pannicello caldo per la cura della polmonite, sebbene sia un corretto strumento tecnico procedurale del processo.

Cosa ben diversa, come si va ripetendo da molto tempo, sarebbe stato istituire delle commissioni di esperti, interregionali, a cui fare riferimento per l’analisi del caso, la definizione della sussistenza o meno di elementi compatibili con colpa professionale medica, della eventuale mediazione e solo dopo tale obbligatoria procedura, ricorrere alla giustizia ordinaria.

Es. : una Commissione di esperti residenti ed operanti in Veneto, senza interessi in Lombardia, valutano i casi lombardi. Se dall’esito dello studio del caso risultasse l’evidenza tecnica di colpa professionale, la stessa Commissione provvederebbe alla mediazione. Se l’esito della mediazione risultasse negativo, la parte attrice avrebbe facoltà di ricorrere alla giustizia ordinaria di competenza. Nessun ricorso alla giustizia ordinaria se la Commissione di esperti non rileva estremi di procedibilità per colpa professionale.

Le Commissioni avrebbero un costo, ma quanto costa alla collettività la medicina difensiva, quanto costa un procedimento penale ed il successivo inevitabile procedimento civile?

Altra novità obbligatoria per legge all’art. 4, comma 3, trasparenza dei dati:

le strutture sanitarie dovranno pubblicare sul proprio sito internet i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio, verificati nell'ambito dell'esercizio della funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario.

Senza mai dimenticarci di essere su suolo italico, viene spontanea una riflessione, o, per meglio dire, una procedura comportamentale: vediamo dove pagano di più e più facilmente, ci facciamo ricoverare e poi, con l’ausilio di compiacenti professionisti (vedi sopra) chiediamo un indennizzo per supposto danno a sanitari e/o struttura. La struttura sanitaria, in quanto azienda, non gradisce cattiva pubblicità, tende a trovare un accordo risarcitorio piuttosto che andare in giudizio.

Abbiamo tutti visto quel è stato ed è ancora il peso dei risarcimenti da parte delle assicurazioni in merito alla RC auto.

Apparentemente positivo quanto disposto dal art. 9:

L'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.

Ribadisco quanto sopra espresso: il problema della “malasanità” in Italia, così come con roboante intensità ci viene rappresentata dai media, è sostanzialmente di poco conto, sia se rapportato ai milioni di atti medici, infermieristici, fisioterapici, tecnici/anno sul territorio nazionale, sia se si confronta con altre e ben più pesanti condizioni invalidanti e o letali che riguardano i cittadini italiani: gli incidenti automobilistici (dalla Polizia di Stato, anno di riferimento 2016: circa 73.000 sinistri; circa 50.000 feriti; oltre 1500 incidenti mortali; oltre 1600 vittime), gli incidenti sul lavoro (dati INAIL riferiti al 2015: 637 mila gli infortuni denunciati, 1.246 hanno riguardato casi di morte); intere popolazioni sottoposte per decenni all’azione di inquinanti ambientali e via dicendo.

Ciò che necessariamente deve essere gestito è il soverchiante ed aberrante ricorso alla denuncia facile, l’ammodernamento e l’ottimizzazione gestionale di molte realtà sanitarie sul territorio, l’educazione del cittadino-paziente; in assenza di ciò si andrà inevitabilmente verso un ulteriore depauperamento della professione medica e della qualità assistenziale, oltre ad una sempre più rilevante spesa pubblica.

Altre novità sono contenute in questa nuova Legge, di pertinenza squisitamente legale/assicurativa, di cui lascio agli specialisti la relativa disquisizione.

 

Inserito il:27/06/2017 12:11:39
Ultimo aggiornamento:04/07/2017 18:08:23
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