Aggiornato al 01/06/2026

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Voltaire

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IA nei comuni: un nonsenso o un’opportunità da non perdere?

di Achille De Tommaso

 

Quando un amico ti costringe a pensare meglio

Un’obiezione che merita una risposta seria

Durante l’ultima riunione online di NEL FUTURO, stavo illustrando ai colleghi il lavoro che sto portando avanti per l’introduzione dell’intelligenza artificiale nei Comuni italiani (*), un percorso sfociato nella pubblicazione del libro L’IA al Servizio del Cittadino (Science Editions, 2026, oltre 250 pagine) e nell’attività dell’Osservatorio ANFoV. Ero appena entrato nel vivo dell’argomento quando il mio amico Ruggero Cerizza mi ha bloccato con la franchezza che gli è propria: «Ma che senso ha parlare di intelligenza artificiale nei Comuni, se non riescono nemmeno a gestire il corrente in maniera decente?».

Confesso che l’obiezione mi ha colpito. Non perché fosse infondata — al contrario, coglie un punto reale — ma perché mi ha costretto a ripensare l’intera questione da zero, con l’onestà intellettuale che un tema così delicato richiede. Ho deciso quindi di scrivere questo articolo non per liquidare l’obiezione di Ruggero, ma per affrontarla di petto: è davvero suggeribile che un Comune, magari piccolo, magari in affanno con gli obblighi digitali già esistenti, si accolli anche l’intelligenza artificiale?

La domanda non è retorica. E la risposta, come vedremo, non è né un sì incondizionato né il «nonsenso» temuto da Ruggero.

***

Il peso che i Comuni già portano sulle spalle

Per comprendere la fondatezza dell’obiezione di Ruggero, bisogna partire da un dato di realtà che troppo spesso i tecno-entusiasti sottovalutano: il quadro di trasformazione digitale già imposto ai Comuni è denso, interamente vigente e ineludibile. Il Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs.82/2005 e successive modifiche) impone alle PA di formare, gestire e conservare i documenti in formato digitale; di accettare SPID e CIE come strumenti di autenticazione; di incassare esclusivamente tramite PagoPA; di rendere disponibili i propri dati attraverso la PDND; di conformare i siti web agli standard di accessibilità; di nominare un Responsabile per la Transizione Digitale; di adempiere agli obblighi di cybersicurezza della Direttiva NIS2 (D.Lgs.138/2024). Il PNRR ha vincolato scadenze e fondi a ciascuno di questi adempimenti. Nessuno di essi è facoltativo. Tutti sono già in vigore.

Nessuno di questi obblighi, tuttavia, ha a che fare con l’intelligenza artificiale.

L’adozione dell’IA, infatti, non è obbligatoria. Né il Regolamento europeo AI Act (Reg. UE 2024/1689) né le determinazioni AgID (la n. 17/2025, già vincolante, e la n. 43/2026, ancora in consultazione) impongono a un Comune di adottare sistemi di intelligenza artificiale. L’AI Act — circa 280 pagine in Gazzetta Ufficiale, 113 articoli, 13 allegati — regola come usare l’IA, non se usarla. Presuppone sempre una scelta volontaria. Il che, a prima vista, darebbe ragione a Ruggero: se l’IA è facoltativa e il CAD già schiaccia i Comuni, perché aggiungere altro carico?

Perché l’obiezione, però, non regge fino in fondo

La risposta sta in una distinzione che spesso sfugge: digitalizzazione e IA non sono due cantieri separati. Sono due piani dello stesso edificio. Un Comune che ha completato la digitalizzazione di base si ritrova con una massa di dati strutturati, flussi documentali tracciabili e canali digitali aperti verso il cittadino. L’IA non è un terzo piano da costruire su un edificio già faticoso: è l’ascensore che rende più utilizzabili i piani già costruiti. Senza digitalizzazione, l’IA non ha dati su cui lavorare; senza IA, la digitalizzazione rischia di produrre archivi digitali che nessuno interroga e servizi online che replicano la burocrazia analogica su schermo.

Il problema cronico dei piccoli Comuni italiani non è la mancanza di volontà — e su questo Ruggero ha ragione — ma la mancanza di personale. Un Comune sotto i 5.000 abitanti ha spesso 8–15 dipendenti che gestiscono tutto, dall’anagrafe all’urbanistica. Ed è proprio qui che l’IA offre il suo valore più concreto: applicata a compiti a basso rischio — classificazione automatica delle PEC in arrivo, prima istruttoria delle SCIA, risposte alle FAQ dello sportello al cittadino, sintesi delle delibere di giunta, traduzione di documenti per residenti stranieri — libera ore-uomo che oggi vengono consumate in lavoro ripetitivo. Non si tratta di sostituire il funzionario, ma di restituirgli il tempo per le decisioni che richiedono giudizio umano. In un Comune con otto dipendenti, recuperare due ore al giorno a testa non è un lusso tecnologico: è una questione di sopravvivenza operativa.

Cinque ragioni in più che non si possono ignorare

Oltre alla liberazione di tempo-uomo, vi sono almeno cinque argomenti ulteriori che rendono l’adozione dell’IA non solo opportuna ma, per certi versi, strategicamente inevitabile per i Comuni italiani.

L’aspettativa del cittadino è già cambiata. I cittadini italiani interagiscono quotidianamente con assistenti vocali, chatbot bancari, raccomandazioni algoritmiche. Quando si rivolgono al Comune e trovano un sito statico con PDF illeggibili e orari d’ufficio rigidi, percepiscono un divario che erode la fiducia nelle istituzioni. Un chatbot informativo disponibile 24 ore su 24, capace di rispondere alle domande più frequenti su orari, documenti necessari, stato delle pratiche, non è un vezzo tecnologico: è un’infrastruttura di prossimità digitale che avvicina il Comune al cittadino, specialmente nelle aree interne dove lo sportello fisico può essere distante decine di chilometri.

Il turnover generazionale impone un trasferimento accelerato di conoscenza. La PA italiana sta perdendo un’intera generazione di funzionari per pensionamento. Con loro se ne va un patrimonio di conoscenza procedurale non codificata: «come si gestisce il dissesto idrogeologico», «quali sono i passaggi per l’esproprio», «che modulistica serve per la SCIA edilizia in zona vincolata». Un sistema di IA addestrato sulla documentazione interna dell’ente può fungere da memoria istituzionale interrogabile, evitando che decenni di prassi consolidata svaniscano con il badge restituito all’ultimo giorno di servizio.

L’IA può migliorare la qualità degli atti amministrativi. Le delibere comunali, le determine dirigenziali, le ordinanze soffrono spesso di difetti formali che le espongono a ricorsi e annullamenti. Un sistema di revisione automatica basato su modelli linguistici può segnalare incongruenze normative, riferimenti a leggi abrogate, mancanza di motivazioni obbligatorie, vizi di forma ricorrenti. Non è il sistema a decidere — la responsabilità resta del funzionario — ma è il sistema a ridurre la probabilità di errore, con un beneficio diretto per il cittadino e per il bilancio dell’ente, che risparmia i costi del contenzioso.

I fondi ci sono, se si sa dove cercarli. Il PNRR, i fondi strutturali europei 2021–2027, i bandi regionali per l’innovazione digitale della PA, le linee di finanziamento dell’Agenzia per l’Italia Digitale: le risorse per progetti pilota di IA nei Comuni esistono. Il problema, semmai, è che molti Comuni non hanno la capacità progettuale per intercettarli. E qui, di nuovo, le forme associate — Unioni di Comuni, convenzioni intercomunali, Centri di Competenza Territoriali — diventano il veicolo essenziale.

Il costo dell’immobilismo è più alto del costo dell’adozione. Un chatbot basato su un modello GPAI (Claude, GPT, Gemini), configurato sulle FAQ del Comune, può costare poche migliaia di euro l’anno. Un sistema di classificazione documentale può appoggiarsi ai servizi cloud già contrattualizzati tramite le convenzioni Consip/MePA. L’investimento critico non è tecnologico ma organizzativo: un RTD consapevole, una policy d’uso interna, la formazione del personale, un processo di valutazione del rischio. Eppure il costo dell’inerzia è misurabile: ogni ora che un funzionario impiega per classificare manualmente la posta certificata è un’ora sottratta all’istruttoria di una pratica complessa, all’ascolto di un cittadino allo sportello, alla progettazione di un bando. Moltiplicato per 7.904 Comuni, il conto è sistemico.

Non siamo i primi: cosa fanno già i Comuni all’estero

Mentre in Italia il dibattito è ancora aperto, all’estero molti Comuni sono già passati all’azione. In Europa, Amsterdam ha istituito un Algorithm Register pubblico che consente ai cittadini di verificare come l’IA influenzi le decisioni su urbanistica, parcheggi e segnalazioni; Helsinki ha seguito lo stesso percorso con un registro analogo, divenuto modello per altre città. Barcellona impiega algoritmi per ridurre i consumi energetici degli edifici pubblici tramite manutenzione predittiva; Vienna utilizza semafori adattivi che si regolano in tempo reale sul traffico; Copenaghen bilancia con l’IA la domanda di riscaldamento e raffrescamento di interi quartieri. Tallinn ha integrato chatbot IA nei servizi al cittadino; Zurigo ha sviluppato un assistente conversazionale basato su Retrieval-Augmented Generation per rispondere alle domande dei residenti attingendo alla documentazione comunale. Fuori dall’Europa, il panorama è altrettanto vivace: a Phoenix il portale myPHX311 risponde in inglese e spagnolo a domande su servizi idrici, raccolta rifiuti e pratiche amministrative; a San Jose e New York i chatbot municipali gestiscono le richieste di routine riducendo tempi e costi; Saratoga, in California, ha lanciato Hamlet, una piattaforma IA che sintetizza i verbali del consiglio comunale rendendoli accessibili ai cittadini; Buenos Aires utilizza l’IA per ottimizzare la raccolta dei rifiuti urbani. Secondo un’indagine Ernst & Young del 2025, il 67% dei dirigenti municipali statunitensi sta già integrando l’IA nelle operazioni comunali, con priorità su servizi al cittadino, infrastrutture e conformità normativa. Gartner prevede che entro il 2026 oltre il 70% degli enti pubblici utilizzerà l’IA a supporto delle decisioni umane. In Italia, per il momento, la Bologna che partecipa al registro europeo degli algoritmi resta un’eccezione. Ma il messaggio che arriva dall’estero è chiaro: l’IA nei Comuni non è un’utopia, è già realtà operativa. E chi non si muove, rischia di restare l’ultimo ad arrivare a una tavola già apparecchiata.

Ma la cautela di Ruggero ha un nucleo di verità

Sarebbe disonesto non riconoscerlo: l’obiezione di Ruggero ha un nucleo di verità che non va liquidato con l’entusiasmo tecnologico. Se un Comune non ha ancora completato la digitalizzazione di base — se il protocollo è ancora parzialmente cartaceo, se i servizi online non sono attivi, se la PDND non è implementata — allora l’IA è prematura. Mettere un chatbot sulla home page di un sito comunale non accessibile e non conforme alle Linee guida AgID è un controsenso: si aggiunge un obbligo (art. 50 AI Act, trasparenza) a un ente che non ha ancora adempiuto agli obblighi precedenti. La sequenza corretta è: prima il CAD, poi l’IA.

Allo stesso modo, un algoritmo di scoring per l’assegnazione degli alloggi popolari, adottato senza valutazione d’impatto e senza supervisione umana formata, è una bomba a orologeria: sistema ad alto rischio ai sensi dell’Allegato III dell’AI Act, piena applicabilità dal 2 agosto 2026, sanzioni fino a 15 milioni di euro. E qui il tema dell’alfabetizzazione diventa cruciale: l’art. 4 dell’AI Act (in vigore dal 2 febbraio 2025) impone ai deployer di garantire un livello sufficiente di competenza IA al proprio personale. Se un Comune non ha le risorse nemmeno per questa formazione di base, adottare sistemi di IA significa esporsi a rischi che nessun risparmio di tempo può giustificare.

La via ragionevole: né fuga in avanti, né immobilismo

Tra l’entusiasmo incauto e il rifiuto pregiudiziale, esiste una via ragionevole, che si articola in tre passi da percorrere rigorosamente in ordine.

Il primo passo è chiudere il debito della digitalizzazione obbligatoria: protocollo digitale, SPID/CIE, PagoPA, PDND, accessibilità, RTD, cybersicurezza. Questo non è negoziabile. È legge vigente, e ogni inadempimento è già sanzionabile.

Il secondo passo è partire con applicazioni di IA a rischio minimo o limitato: chatbot informativo, sintesi documentale, classificazione della posta, traduzione. Queste applicazioni richiedono solo gli obblighi di trasparenza dell’art. 50 dell’AI Act — informare il cittadino che sta interagendo con un sistema di IA — senza attivare l’intero apparato dei sistemi ad alto rischio.Il terzo passo è il più ambizioso, e va affrontato solo dopo aver maturato esperienza, competenza interna e governance: valutare l’adozione di sistemi ad alto rischio — scoring, profilazione, supporto decisionale automatizzato — con il pieno rispetto del Titolo III dell’AI Act, la valutazione d’impatto sui diritti fondamentali, la supervisione umana qualificata, il framework di governance integrata. Per i Comuni piccoli, l’unica modalità sostenibile è quella associata: Unioni di Comuni, convenzioni intercomunali, Centri di Competenza Territoriali. Il singolo Comune di 3.000 abitanti non può reggere da solo il costo della conformità all’AI Act; ma cinque Comuni insieme possono condividere un RTD, un DPO, un sistema di IA, una formazione, un contratto con un fornitore qualificato.

Caro Ruggero, avevi ragione. Ma non del tutto.

Ruggero aveva ragione a ricordarci che non si può costruire il futuro su fondamenta incompiute. Ma avrebbe torto a concludere che il futuro debba attendere indefinitamente. La PA che non si digitalizza viola la legge. La PA che non usa l’IA è in regola, ma rischia di restare indietro in un mondo che corre. La PA che usa l’IA senza conformarsi al quadro normativo viola la legge due volte.

La risposta alla domanda che Ruggero mi ha posto con la sua consueta schiettezza è dunque , è opportuno, ma con una condizione non negoziabile: prima si chiude il debito della digitalizzazione, poi si apre il cantiere dell’IA, partendo dal basso rischio e salendo solo con governance adeguata. Chi fa il contrario non modernizza: accumula inadempimenti.

E chi non fa nulla, aspettando che il mondo si fermi, scoprirà che il mondo non aspetta nessuno — nemmeno i Comuni.

 ANFoV Osservatorio IA nei Comuni  https://anfov.it/attivita/osservatorio-ia-di-anfov/

 

Inserito il:01/06/2026 15:15:56
Ultimo aggiornamento:01/06/2026 15:32:39
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