Aggiornato al 14/09/2026

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Voltaire

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Immagine digitale e Diritto d’Autore

di Achille De Tommaso

 

Nella fotografia analogica l’originale era la pellicola: chi aveva la pellicola, ne deteneva la proprietà. Nel digitale originale e copia sono identici; come si fa a capire chi è l’autore?

Nella fotografia analogica l’originale era un oggetto che si poteva tenere in mano. Era la pellicola, il negativo, e, chi lo possedeva, possedeva l’opera. Ogni copia che non nasceva da quel negativo perdeva qualcosa, sfumava nei dettagli, si allontanava di una generazione dall’originale. L’unicità non era una convenzione giuridica, era un fatto fisico, scritto nella grana stessa del supporto.

Il digitale ha cancellato quel fatto. Un’immagine digitale non è un oggetto, è un numero, una lunga sequenza di bit, e un numero si copia in modo perfetto e infinite volte. Tra il file che ho scattato io e la sua copia sul vostro computer non c’è differenza alcuna, né fisica né informativa, perché sono la stessa identica cosa. È una comodità straordinaria e, insieme, un problema serio, perché la nozione stessa di originale, che per un secolo e mezzo era stata garantita dalla materia, si dissolve.

il protocollo Bitcoin

Il primo terreno su cui questo problema si è cimentato davvero non sono state le immagini, è stato il denaro. Una moneta digitale che si possa copiare e spendere due volte non vale nulla, ed è il cosiddetto problema della doppia spesa. La soluzione, arrivata nel 2008 con il protocollo Bitcoin, non è stata rendere i bit non copiabili, perché è impossibile, ma tenere un registro pubblico, condiviso e difficile da manomettere, che annota chi possiede cosa e in quale ordine. E’ il concetto di “scarsità digitale”; la scarsità digitale non è nata nell’oggetto, è nata nel registro. La Svizzera sta al centro di questo mondo, con la cosiddetta Crypto Valley di Zugo, dove ha sede anche la fondazione che governa Ethereum, la seconda piattaforma del settore: il concetto di originale si sposta dall’oggetto al registro della sua provenienza.

Da qui alle immagini il passo è breve, e ha un nome diventato celebre, il token non fungibile. Un NFT prova a fare per un’immagine ciò che la blockchain ha fatto per la moneta, legando all’opera un gettone unico, di proprietà verificabile e tracciabile. Va detto con franchezza, e la stagione speculativa di qualche anno fa lo ha mostrato, che un token certifica la proprietà di una voce in un registro, non dell’immagine, che resta copiabile come prima. Possedere il gettone non è possedere l’opera. Eppure, il principio regge, e conferma la direzione: nel digitale l’originale è una questione di provenienza registrata, non di pixel.

Come si fa?

NFT (Non-Fungible Token)

Un NFT (Non-Fungible Token) non trasforma automaticamente un'immagine in un oggetto unico. L'immagine può continuare a essere copiata all'infinito. Ciò che diventa unico è il token registrato sulla blockchain, che contiene un riferimento all'immagine e ne certifica la proprietà o l'autenticità secondo le regole definite dal creatore.

Se hai un'immagine e vuoi associarle un NFT, il processo tipico è questo:

  1. Possedere il file digitale
    • JPEG, PNG, GIF, video, opera generata da IA, fotografia, ecc.
  2. Creare un wallet crittografico
    • Ad esempio MetaMask o altri wallet compatibili con blockchain NFT.
  3. Scegliere una blockchain
    • Ethereum è la più famosa.
    • Altre diffuse sono Polygon, Solana e Tezos.
  4. Effettuare il "minting"
    • Carichi l'immagine su una piattaforma NFT.
    • La piattaforma genera un token univoco sulla blockchain.
    • Al token vengono associati metadati: autore, titolo, descrizione, eventuali diritti.
  5. Ottenere il certificato blockchain
    • Da quel momento esiste un NFT identificato da un codice univoco e consultabile pubblicamente.
    • Chiunque può verificare chi lo ha creato e chi lo possiede.

La differenza fondamentale rispetto al diritto d'autore è che:

  • il copyright nasce automaticamente quando realizzi l'opera;
  • l'NFT registra sulla blockchain un certificato digitale di autenticità o proprietà.

Molte persone, durante il boom degli NFT tra il 2021 e il 2022, hanno creduto che l'NFT impedisse la copia delle immagini. Non è così. Se io possiedo un NFT associato alla Gioconda digitale, chiunque può comunque scaricare o copiare l'immagine. Quello che non può copiare è la registrazione blockchain che identifica il proprietario del token originale.

Dal punto di vista concettuale, l'NFT è interessante perché introduce nel mondo digitale una nozione che prima era difficile da realizzare: la scarsità artificiale. Una fotografia digitale può essere riprodotta miliardi di volte senza perdita di qualità; un NFT permette invece di dire: "questa è la copia certificata originale", un po' come avviene per una litografia numerata o per un'opera d'arte con certificato di autenticità.

Ovviamente la ragione per cui tutto questo lavoro conta è il diritto d’autore. L’originale interessa perché dietro c’è un autore e ci sono dei diritti. Il diritto d’autore protegge l’opera a prescindere dal supporto e nasce automaticamente con la creazione, e a fissarne le regole nel mondo è la Convenzione di Berna, amministrata dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale che ha sede a Ginevra. Il problema è che il diritto protegge l’opera, non la singola copia, e in un mondo dove ogni copia è perfetta diventa difficile dimostrare chi ha creato per primo e accorgersi di chi copia. Tornano allora gli stessi strumenti di provenienza, la marca temporale, la firma digitale, la registrazione su una blockchain, usati ora per provare la paternità di un’opera. E l’intelligenza artificiale generativa ha riaperto la domanda dalle fondamenta: di chi è un’immagine prodotta da una macchina, e può un’opera senza un autore umano essere protetta? La risposta che le autorità stanno dando è netta. Negli Stati Uniti l’Ufficio del copyright, nel rapporto del gennaio 2025, ha confermato che un’immagine puramente generata dall’IA non è tutelabile perché manca un autore umano, e nel marzo 2026 la Corte Suprema ha lasciato in piedi questo principio. Ancora una volta Ginevra, dove si scrivono le regole della paternità delle opere, si trova sulla linea di frontiera.

L’aiuto del calcolo quantistico e il teorema di non clonazione

E il calcolo quantistico? Viene la tentazione di chiedere alla tecnologia più promettente del momento di individuare l’originale tra le copie. La risposta, presa alla lettera, è no. Tra due sequenze di bit identiche non esiste nulla da trovare, e nessun calcolo, classico o quantistico, può estrarre un’informazione che nei dati non c’è. Un computer quantistico è un modo diverso, e in certi casi straordinariamente più veloce, di calcolare, non un microscopio capace di scovare un marchio invisibile. Se originale e copia sono identici, lo sono per chiunque, anche per la macchina più potente.

C’è però un punto in cui la fisica quantistica entra davvero in scena, e lo fa con un teorema elegante, quello di non clonazione. La sua lezione è semplice: in un mondo quantistico, osservare o copiare lascia una traccia, e l’originale si riconosce proprio perché non si può falsificare.

Il teorema di non clonazione (No-Cloning Theorem), formulato da Wootters and Zurek e indipendentemente da Dennis Dieks nel 1982, afferma che:

Non esiste alcuna operazione fisica capace di produrre una copia perfetta di uno stato quantistico arbitrario e sconosciuto.

A prima vista sembra una sottigliezza matematica. In realtà è una rivoluzione concettuale. La risposta breve è: oggi non puoi ancora usarlo in modo pratico e commerciale, ma il principio di non clonazione suggerisce come potrebbero funzionare i certificati di autenticità del futuro.

Occorre infatti distinguere tra:

  1. l'opera (fotografia, dipinto, immagine IA, video);
  2. il certificato di autenticità dell'opera.

Il teorema di non clonazione non protegge l'opera; protegge il certificato; vediamo come si potrebbe produrre un certificato di autenticità di un’opera usando il principio di non clonazione: Immagina di aver scattato una fotografia straordinaria della Via Lattea., e vuoi poter dire: "Questa fotografia è autentica perché possiede un sigillo fisicamente impossibile da copiare."

Immagina di costruire il sigillo quantistico come segue: al momento della creazione dell'opera viene generata, ed associata al quadro, una sequenza di fotoni polarizzati, con polarizzazione:

  • verticale,
  • orizzontale,
  • diagonale,
  • antidiagonale.

La sequenza è segreta e la conosci solo tu. Se qualcuno tenta di copiarla deve misurarla, e la misura altera inevitabilmente gli stati, e il falso sarà riconoscibile.

A questo punto il lettore potrebbe obiettare: se i futuri computer quantistici saranno capaci di decrittografare i sistemi di sicurezza odierni, perché non dovrebbero riuscire anche a copiare un certificato quantistico? La risposta è che si tratta di due problemi completamente diversi. La decrittazione riguarda algoritmi matematici e chiavi numeriche. La non clonazione riguarda invece una legge fondamentale della natura. Un computer quantistico potrebbe riuscire a trovare una chiave segreta che oggi richiederebbe milioni di anni di calcolo a un computer tradizionale, ma non potrebbe violare il teorema di non clonazione, così come non potrebbe violare il principio di conservazione dell'energia. La sua potenza deriva proprio dalle leggi della meccanica quantistica, e tra queste leggi vi è anche quella che impedisce la copia perfetta di uno stato quantistico sconosciuto.

Fonti e bibliografia

N. Gisin, G. Ribordy, W. Tittel, H. Zbinden, “Quantum cryptography”, Reviews of Modern Physics, vol. 74, 2002, Gruppo di Fisica Applicata, Università di Ginevra.

Nicolas Gisin, L’impensable hasard. Non-localité, téléportation et autres merveilles quantiques, 2012; l’autore, fisico dell’Università di Ginevra, ha ricevuto il Premio Marcel Benoist (2014) e il Micius Quantum Prize (2023).

ID Quantique SA, Ginevra, fondata nel 2001 da N. Gisin, G. Ribordy e H. Zbinden: distribuzione quantistica di chiave e generatori quantistici di numeri casuali; primo esperimento su fibra sotto il Lago di Ginevra (1995).

IBM Research Europe, Zurigo (Rüschlikon): sviluppo degli algoritmi ML-KEM (già CRYSTALS-Kyber) e ML-DSA (già CRYSTALS-Dilithium), tra i primi standard di crittografia post quantistica adottati dal NIST nell’agosto 2024; ricerca sostenuta in parte dal Fondo nazionale svizzero (SNSF).

Crypto Valley di Zugo e Fondazione Ethereum (Stiftung Ethereum), con sede a Zugo, Svizzera: ecosistema della moneta digitale e della tecnologia blockchain.

Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), Ginevra: Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche; pubblicazioni sull’intelligenza artificiale e il diritto d’autore.

U.S. Copyright Office, Copyright and Artificial Intelligence, Part 2: Copyrightability (gennaio 2025); causa Thaler contro Perlmutter, certiorari negato dalla Corte Suprema il 2 marzo 2026: conferma del requisito dell’autore umano (fonti citate per il quadro normativo, non svizzere).

Politecnico federale di Zurigo (ETH Zürich) ed EPFL di Losanna: ricerche su informazione quantistica e crittografia, nell’ambito dell’ecosistema svizzero della seconda rivoluzione quantistica.

 

Inserito il:13/09/2026 12:11:08
Ultimo aggiornamento:14/09/2026 12:35:07
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