Aggiornato al 25/04/2024

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Voltaire

Via della Seta - Cina Italia

 

Accordo UE-Cina: relazioni politiche e vantaggi economici

di Vincenzo Rampolla

 

L’Italia ha siglato con la Cina una nuova convenzione e il Memorandum BRI (Belt and Road Initiative). Dopo la firma il Ministro Di Maio ha detto alla stampa: I soli accordi firmati qui oggi valgono in sostanza €2,5 miliardi, accordi che hanno un potenziale di €20 miliardi.

È l’ultimo trattato tra Cina e UE, un accordo fiscale contro le doppie imposizioni, con firma risalente al 23 marzo 2019 a Palazzo Madama, con Giovanni Tria, Ministro dell’Economia all’epoca e Wang Yi Ministro degli Esteri. Riferito alle aliquote fiscali sui redditi derivati da investimenti e scambi, è il più adeguato per i Paesi UE ed è una fase dei negoziati del CAI (Comprehensive Agreement on Investment), accordo bilaterale UE-Cina con ratifica prevista nel 2021. Dopo 7 anni di negoziati, il Presidente cinese Xi Jinping e i leader UE hanno fissato al 30 dicembre il termine della negoziazione per l'accordo sugli investimenti con la Cina, Paese esteso su un’area geografica pari al 17.9% degli abitanti del pianeta e con peso finanziario di $ 27.300 miliardi, 19.2% del Pil mondiale.

In base all'intesa con Bruxelles, Pechino garantirà maggiore accesso agli investimenti europei nei settori strategici con un'attenzione specifica allo sviluppo sostenibile.  L'accordo riduce le barriere agli investimenti per le società dell'UE variando i requisiti di joint venture e altre restrizioni, garantendo nuova apertura al settore automobilistico, finanziario, manifatturiero, sanità privata, costruzioni e trasporti marittimi e aerei. Verrà garantita una maggior tutela per investitori in concorrenza con società statali cinesi, regole contro i trasferimenti forzati di tecnologia e maggiore trasparenza sui sussidi. La Cina si impegna ad attuare le convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro già ratificate e a sviluppare gli accordi di Parigi sul cambiamento climatico.
L'Europa si avvicina all’Asia, dopo gli accordi di libero scambio siglati con il Vietnam, in vigore dal 2020, Singapore (2019), Sud Corea (2015) e le negoziazioni in corso con India e l’ASEAN (Association of South East Asian Nations, con 10 Paesi membri). Pechino continua la propria azione di contrasto alle politiche dei dazi e di trade war, e dopo la firma del Regional Comprehensive Economic Partnership e la proposta di entrare nel CPA-TPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) si afferma sempre più come leader del commercio internazionale.
La Cina già promotrice dell'iniziativa per la cooperazione su investimenti e scambi con Paesi dell'Europa centrale e orientale (16+1) (v. recente articolo su Nel Futuro) ha già firmato il Free Trade Agreement con Svizzera e Islanda, convenzioni fiscali con 38 paesi in Europa, accordi per lo scambio di dati finanziari con Liechtenstein e San Marino e sistemi per i contributi previdenziali con Germania, Danimarca, Finlandia, Lussemburgo, Olanda, Spagna e Svizzera.
I principali investimenti cinesi in UE sono nel settore auto, prodotti di consumo, finanza, sanità e servizi medicali, mentre i gruppi europei investono in Cina nel settore chimico, agricolo, automobilistico, energia e finanza. In base ai dati del protocollo del GAC (General Administration of Customs), tra gennaio e novembre 2020 l'UE ha avuto scambi complessivi con la Cina pari a $581 miliardi. I Paesi membri con il maggior interscambio con Pechino sono stati in miliardi di dollari: Germania (171), Olanda (82), Francia (59) e Italia (59), oltre a quelli con volumi minori: Estonia (1,03), Lussemburgo (1,09), Lettonia (1,13) e Malta (1,54).
Tra i Paesi con i maggiori scambi con Pechino, l’Italia è in posizione privilegiata. Dopo l'ingresso in BRI a marzo 2019 è stato il primo tra i fondatori UE ad aver aderito alla nuova Via della Seta, unita al Lussemburgo che ha ospitato l'assemblea annuale della BAI (Banca Asiatica Infrastrutture), principale finanziatore del progetto. Dalla visita della delegazione cinese per il Memorandum BRI, il processo di ratifica dell’accordo del marzo 2019 contro la doppia imposizione fiscale, ha compiuto un passo in avanti l’8 luglio 2020, con la convalida del testo da parte del Senato.  Il testo dell’accordo è stato quindi trasmesso alla Camera per discussione e approvazione. I trattati fiscali e gli accordi di doppia imposizione tra due Paesi rappresentano un strumento per garantire nuovi benefici fiscali, migliorare e consolidare i rapporti economici bilaterali e promuovere gli investimenti transfrontalieri. In base alle leggi internazionali, gli accordi contro le doppie imposizioni devono essere approvati e ratificati da entrambi i Paesi nel rispetto delle procedure legislative nazionali. L’accordo entra in vigore al ricevimento dell’ultima notifica con cui ciascuno dei due Paesi contraenti comunica all’altro il completamento delle procedure nazionali, nei tempi e nei modi stabiliti nell’accordo o nei documenti stessi di ratifica. Secondo il sistema legislativo italiano, la ratifica di un accordo fiscale internazionale deve essere affidata al Presidente della Repubblica, previa autorizzazione di Senato e Camera dei Deputati con legge di ratifica ad hoc. In parallelo, secondo il diritto cinese, la ratifica di un trattato fiscale con un altro Paese è discussa dal CPANP (Comitato Permanente Assemblea Nazionale del Popolo). con decisione presa in seguito dall’SC (Standing Committee) e ratificata infine dal Presidente Xi Jinping.

Per quanto riguarda gli accordi fiscali DTA (Double Tax Agreements), il 21 luglio 2020 la Cina ha firmato 110 trattati fiscali e l'Italia ne ha firmati 96. Il precedente trattato fiscale Cina-Italia era stato firmato il 31 ottobre 1986, in vigore dal 1 gennaio 1990. Il nuovo trattato fiscale aggiorna il precedente e include raccomandazioni BEPS OCSE / G20.

In riferimento ai dividendi, è stata introdotta una riduzione dell'aliquota della ritenuta alla fonte rispetto al precedente DTA sottoscritto nel 1986, dal 10% al 5%, nel caso di dividendi qualificati, con una partecipazione diretta di almeno il 25% del patrimonio netto detenuto per non meno di 365 giorni. I dividendi non qualificati (partecipazione inferiore al 25%) saranno tassati con un'aliquota ordinaria del 10%.

In relazione agli interessi, la misura della ritenuta applicabile nello Stato della fonte non può superare un'aliquota del 10% dell'importo lordo degli interessi; viene concessa un’aliquota ridotta all'8% sugli interessi pagati agli istituti finanziari per prestiti con una durata minima di 3 anni finalizzati a progetti di investimento con esenzione fiscale per gli interessi pagati o ricevuti da istituzioni pubbliche.

Per le royalties, il nuovo trattato fiscale conferma un'aliquota standard del 10% e introduce un'aliquota effettiva del 5% per attrezzature industriali, commerciali o scientifiche. Questa aliquota è in linea con lo standard applicato nei DTA con altri paesi G7 e UE, pari al 6% per DTA tra Cina e Germania, Francia, Regno Unito e Spagna. A titolo di esempio, il nuovo DTA tra Cina e Francia firmato a novembre 2013 è stato ratificato un anno dopo ed è entrato in vigore a gennaio 2015; nel caso della Germania, l'accordo sulla doppia imposizione è stato firmato nel marzo 2014, ratificato nell'aprile 2016 e applicabile dal gennaio 2017.

Secondo la relazione illustrativa del provvedimento, l’accordo con Pechino, ispirato per la maggior parte al modello Ocse di Convenzione fiscale con l’accettazione di talune norme contenute nel modello Onu, costituirà un’importante integrazione del precedente quadro giuridico di riferimento, nel cui contesto le imprese italiane potranno operare in Cina, con migliori condizioni rispetto al passato e in posizione concorrenziale con le imprese di altri Stati europei comparabili all’Italia, che hanno concluso un accordo fiscale con la Cina.

Inoltre, esso costituirà fonte di maggiore certezza anche per gli investitori cinesi in Italia.

In sintesi, vengono di seguito riassunti i contenuti essenziali dell’accordo (30 articoli):

Per il settore delle imposte si prevede che per l’Italia il divieto di doppia imposizione riguardi Irpef, Ires e Irap mentre, per la Cina, risultano incluse l’imposta sui redditi delle persone fisiche e l’imposta sui redditi da attività d’impresa. Sono disciplinati anche i casi di soggetti diversi dalle persone fisiche e quelli relativi alle organizzazioni con base fissa.

Sui redditi immobiliari si stabilisce il criterio per cui essi debbano essere tassati nello Stato in cui sono situati i beni immobili fonte di tali redditi, ancorché in maniera non esclusiva, seguendo il principio previsto nel modello Ocse di Convenzione contro le doppie imposizioni.

Anche per gli utili d’impresa si definisce che siano imponibili esclusivamente nello Stato di residenza dell’impresa stessa, riconoscendo tuttavia l’eccezione dell’imponibilità di tali redditi nello Stato della fonte solo se attribuibili ad una organizzazione con base fissa. Come emerge dal rapporto introduttivo, gli articoli 10-13 prevedono le regole di tassazione dei redditi di capitale (interessi, dividendi, royalties e capital gains). Le aliquote massime di prelievo che possono essere fissate dallo Stato alla fonte dei pagamenti dei suddetti redditi, sono in linea con quelle concordate dalla Cina nelle Convenzioni stipulate con gli altri Paesi UE confrontabili con l’Italia (Francia, Germania, Regno Unito e Spagna) e gli investitori italiani possono operare in condizioni paritarie rispetto ai maggiori competitors europei.

Nel settore professioni e lavoro autonomo, si adotta il principio generale di imposizione esclusiva nello Stato di residenza del percettore di tali redditi, con un’eccezione nei casi in cui il percettore abbia disponibilità di una base fissa, utilizzata per l’esercizio della professione o dell’impresa, nello Stato presso il quale presta la propria attività o in caso di soggiorno nell’altro Stato per almeno 183 giorni in un anno.

Per quanto riguarda la tassazione sul lavoro subordinato, si definisce che sia esclusiva nello Stato di residenza del lavoratore, salvo che l’attività lavorativa non venga prestata nell’altro Stato, nel qual caso la potestà impositiva diviene concorrente. Principio generale che però viene derogato con la tassazione esclusiva nello Stato contraente di residenza del percipiente, nel caso in cui ricorrano congiuntamente i seguenti criteri: permanenza nell’altro Stato contraente per un periodo non superiore ai 183 giorni in un anno con inizio o termine nell’anno fiscale considerato; pagamento delle remunerazioni da o per conto di un datore di lavoro non residente nell’altro Stato; onere delle remunerazioni non sostenuto da una organizzazione stabile o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.

In materia di pensioni viene adottata la tassazione esclusiva nello Stato di residenza del percettore e la regola generale di esenzione da imposte per le remunerazioni percepite da professori o ricercatori nello Stato in cui l’attività viene prestata per un periodo non superiore a 3 anni dalla data di arrivo.

A completamento dell’accordo, sono state inserite anche le clausole antiabuso e il principio di divieto di discriminazione IAC (Public Policy - Independent Appointments Committee).

(consultazione:   china economic information service – prof. l.riccardi shanghai jiaotong university; affari italiani.it; public policy - agenzia politica e di stampa parlamentare; wikipedia)

 

Inserito il:06/02/2021 12:09:03
Ultimo aggiornamento:06/02/2021 12:13:34
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