Aggiornato al 14/12/2024

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Voltaire

Il traffico di organi da "vivente" entra nel D.Lgs. 231/2001.

Nuovo reato di associazione per delinquere - art 416 c.p.

di Tiziana Bastianelli

 

La legge 236/2016, entrata in vigore lo scorso 7 gennaio, inserisce nel Codice Penale il nuovo articolo 601-bis rubricato “Traffico di organi prelevati da persona vivente” .

Il nuovo reato punisce, al primo comma, con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000 chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente.

Se, poi, il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l’interdizione perpetua dall’esercizio della professione.

Il presupposto per l'applicazione della fattispecie penale è che gli organi siano trattati illecitamente. La disposizione è dunque destinata a trovare applicazione in caso di violazione della disciplina del trapianto di organi e tessuti prelevati da vivente attualmente in vigore.

Il secondo comma del nuovo articolo, si rivolge invece a chi organizza o propaganda viaggi finalizzati al traffico di organi, oppure diffonde e pubblicizza annunci con qualsiasi mezzo (anche per via informatica o telematica), per i quali è prevista una reclusione da 3 a 7 anni e una multa da 50.000 a 300.000 euro.

L'entità delle pene consente l'applicazione della legge italiana anche quando i fatti siano commessi all'estero.

Il nuovo reato è inserito nel nostro Codice Penale tra i delitti contro la personalità individuale, subito dopo le fattispecie di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) e tratta di persone (art. 601 c.p.), al fine di completare il quadro giuridico di riferimento con una norma di chiusura

Entrambe le fattispecie, infatti, già attualmente possono essere finalizzate a costringere la vittima a sottoporsi al prelievo di organi. In particolare, il primo comma dell'articolo 600 c.p. punisce con la reclusione da 8 a 20 anni "chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi". L'articolo 601 c.p. invece sanziona con la reclusione da 8 a 20 anni "chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di schiavitù, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi".

Il nuovo art. 601 bis sanziona quindi la condotta di chi “ commercia, vende, acquista ovvero procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente in qualsiasi modo ed a qualsiasi titolo” introducendo un reato “comune”, ovvero un reato che può essere realizzato da chiunque, non rilevando, per la punibilità, a differenza delle altre due fattispecie, l’esistenza o meno di particolari rapporti tra il soggetto agente e la persona.

Per quel che attiene all’inasprimento del trattamento sanzionatorio, risulta peraltro modificato l’art. 416, comma VI, c.p.,. L'articolo 2 della legge in esame modifica, infatti, il reato di associazione per delinquere, previsto dall'art. 416 c.p., per prevedere che lo stesso sia aggravato quando l'associazione è finalizzata a commettere i reati di traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601-bis, c.p.), di traffico di organi provenienti da cadaveri (art. 22, commi 3 e 4, della legge n. 91 del 1999) e di mediazione a scopo di lucro nella donazione di organi da vivente (art. 22-bis, comma 1, della legge n. 91 del 1999). Il reato aggravato comporta l'applicazione della pena della reclusione da 5 a 15 anni o da 4 a 9 anni, a seconda che si tratti dell'attività di promozione, costituzione od organizzazione dell'associazione criminosa, oppure che vi si prenda semplicemente parte.

Alle nuove fattispecie è stata quindi estesa la disciplina dell´articolo 416, comma 6, c.p. ("Associazione per delinquere” ), che in materia di D. Lgs. 231/2001  (tramite il richiamo compiuto dall’art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001 all’art. 416, comma 6 del c.p.,) prevede a carico dell´Ente responsabile una sanzione pecuniaria da 400 a mille quote e sanzioni interdittive non inferiori a un anno (articolo 24-ter del Decreto).

Da ultimo, è necessario segnalare la scelta del legislatore di assicurare rilievo in termini di responsabilità amministrativa dell’Ente dipendente da reato (D. Lgs. 231/2001) all´articolo 601-bis c.p. (traffico di organi prelevati da persona vivente), all’art. 22, commi 3 e 4, della legge n. 91 del 1999 (traffico di organi provenienti da cadaveri), nonché al reato di mediazione a scopo di lucro nella donazione di organi da vivente (art. 22-bis, comma 1, della legge n. 91 del 1999 nel D. Lgs. 231/2001)  limitatamente alle ipotesi di reato compiute nel contesto dei delitti di criminalità organizzata di cui, in particolare, all’ articolo 416, comma 6.

Non risulta, infatti, essere stata contemplata una responsabilità specifica della persona giuridica per i reati in esame mediante l’inserimento, nel D. Lgs. 231/2001, dei corrispondenti reati-presupposto (che nel caso sarebbero quelli previsti dagli artt. 22, comma 3 e 4, 22 bis, comma 1, ex Lege n. 91 del 1999 e 601bis cod. pen.), come, invece, è avvenuto per altre fattispecie delittuose, in passato, anche con l’obiettivo di prevenire ed arginare il fenomeno delle strutture sanitarie clandestine.

Ci si riferisce, in particolare, alle fattispecie di cui all’art. 25 quater1, in tema di mutilazioni degli organi genitali femminili, e di cui all’art 25 quinquies del D.lgs n. 231 del 2001, nel quale, tra gli altri reati presupposto, sono state incluse le ipotesi delittuose di cui agli articoli 601 c.p. 601 c.p. (tratta di persone), 602 c.p. (acquisto e alienazione di schivi) e 603-bis (plagio) c.p..

Avv. Tiziana Bastianelli

 (cugiacuomo)

Inserito il:31/01/2017 10:35:55
Ultimo aggiornamento:31/01/2017 11:16:35
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