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Voltaire

Sicurezza sul lavoro: la condotta colposa del lavoratore non esclude la responsabilità del datore di lavoro

Corte di Cass. Pen. Sent. n. 3313 del 2017

 

di Fabrizio Cugia di Sant’Orsola e Tiziana Bastianelli

 

La Corte di Cassazione Penale è tornata sul tema della sicurezza sul lavoro e della responsabilità del datore di lavoro come destinatario delle norme antinfortunistiche, con una pronuncia del 23 gennaio 2017 che offre lo spunto per alcune riflessioni di carattere giuridico.

La fattispecie riguarda un opificio industriale, in cui si verificava un incendio di notevoli dimensioni, provocato dallo sversamento di un quantitativo rilevante di acetone (liquido altamente infiammabile) ed in conseguenza del quale uno dei dipendenti dell'impresa decedeva, mentre altri due dipendenti subivano serie ustioni.

La Corte ha avuto modo di rilevare che in un contesto lavorativo caratterizzato da una significativa inadeguatezza della valutazione del rischio e dalla presenza di un fattore di pericolo effettivo (rappresentato dal fatto di dover maneggiare nella quotidianità sostanze altamente infiammabili), il contenuto della formazione e dell'informazione del personale dipendente era stato insufficiente, evanescente e non specificamente diretto a ridurre/eliminare il rischio concreto presente in azienda e connaturato alle attività produttive.
Le carenze rilevate nel documento di valutazione dei rischi e la mancanza di stringenti procedure comportamentali nel piano di emergenza interno si erano tradotte in una lacunosa ed insufficiente formazione dei dipendenti, che pertanto erano incorsi, nel caso di specie, in condotte pericolose per la propria ed altrui incolumità..

Secondo la Corte “soltanto un'informazione precisa e completa delle modalità operative da attuare per il trasporto delle cisterne contenenti liquidi infiammabili e la previsione di un protocollo di emergenza assolutamente stringente e preciso avrebbe ragionevolmente evitato l'incendio e la conseguente morte del lavoratore, perché solo con una conoscenza dei rischi specifici il lavoratore poteva effettuare scelte e attuare comportamenti realmente consapevoli, che non compromettessero la sicurezza propria ed altrui”.

Acclarata, quindi, una condotta colposa del lavoratore, occorre comprendere se e come tutto questo possa avere un riflesso in termini di responsabilità delle figure aziendali tenute ad implementare le cautele antinfortunistiche previste dalla legge (nello specifico, il datore di lavoro). La Corte lo chiarisce in un passaggio preciso, in cui, con particolare riferimento alla sicurezza sul luogo di lavoro riafferma, ricollegandosi ad una giurisprudenza ormai consolidata, come “presenti efficacia interruttiva del rapporto causale esistente tra la condotta anti-doverosa del datore di lavoro e l'offesa soltanto il comportamento abnorme del lavoratore che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro” non essendo a tal fine sufficiente la condotta colposa del lavoratore infortunato.

Specifica, invero, la sentenza, che il datore di lavoro “avvalendosi della consulenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ha l'obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro, e, all'esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all'interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori”.

La condotta colposa del lavoratore, pertanto, non è sufficiente ad escludere la responsabilità del datore di lavoro, essendo necessario, all’uopo, che la condotta scriteriata del lavoratore non soltanto sia irrazionale ma anche imprevedibile e fuori da ogni possibilità di controllo da parte del datore di lavoro, in quanto destinatario delle norme infortunistiche.

Nel ribadire, poi, gli importanti compiti che gravano sul responsabile del servizio di prevenzione e protezione e che consistono nell'individuazione e valutazione dei rischi nonché nel proporre adeguate misure preventive e protettive, non omette di chiarire che la figura del responsabile prevenzione e protezione “ svolge una delicata funzione di supporto informativo, valutativo e programmatico ma è priva di autonomia decisionale”, essa “coopera in un contesto che vede coinvolti diversi soggetti, con distinti ruoli e competenze. Il responsabile del servizio prevenzione e protezione è parte inscindibile di una procedura complessa che sfocia nelle scelte operative sulla sicurezza compiute dal datore di lavoro. La sua attività può ben rilevare ai fini della spiegazione causale dell'evento illecito. Una diversa soluzione rischierebbe di far gravare sul datore di lavoro una responsabilità che esula dalla sfera della sua competenza tecnico-scientifica”.

Il datore di lavoro, quindi, resta il soggetto destinatario della normativa antinfortunistica, la cui funzione è quella ridurre al minimo, se non eliminare del tutto, i rischi per l'incolumità fisica dei lavoratori connessi ai processi produttivi dell'attività di impresa, anche nelle ipotesi in cui siffatti rischi possano scaturire da condotte colpose dei prestatori di lavoro. Del datore di lavoro è l’obbligo giuridico di avvalersi di collaboratori/consulenti (quali il RSPP) che possano colmare le proprie competenze tecnico/scientifiche eventualmente carenti, al fine di analizzare e individuare con il necessario grado di specificità e competenza tecnica i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda e connaturati al ciclo produttivo, avendo cura di redigere ed aggiornare il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008.

La pronuncia presenta riflessi diretti anche in tema di responsabilità ex D. lgs. 231/2001 e relativi modelli di Organizzazione e Gestione, poiché chiarisce che in assenza di una corretta gestione della sicurezza aziendale ed implementazione della normativa precauzionale antinfortunistica, la condotta colposa del lavoratore, quand’anche presente, non potrà avere alcuna efficacia esimente per i soggetti apicali/non apicali dell’azienda, destinatari degli obblighi di sicurezza, che si siano rivelati inadempienti rispetto alle prescrizioni normative in materia antinfortunistica.

 

Avv. Fabrizio Cugia di Sant’Orsola                    Avv. Tiziana Bastianelli

(cugiacuomo)

Inserito il:23/07/2017 17:55:43
Ultimo aggiornamento:23/07/2017 18:05:22
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