Aggiornato al 03/11/2024

Non sono d’accordo con quello che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto a dirlo

Voltaire

Olena Perevozna (Kharkov, Ucraina, 1976 -   ) - Euthanasia

 

L’eutanasia e il Monsignore

di Vincenzo Rampolla

 

A fine giugno a livello nazionale è iniziata la raccolta firme per il referendum sull’eutanasia, promosso dall’Associazione Luca Coscioni, che prevede la parziale abrogazione dell’art. 579 del codice penale, norma che, ad oggi, punisce l’omicidio del consenziente e vieta, pertanto, la pratica della cosiddetta eutanasia attiva. Data la complessità della questione è opportuno fare chiarezza sulla normativa italiana in vigore e sugli aspetti giuridici dell’intervento referendario, per affrontare successivamente i problemi di natura etica e religiosa.

Innanzi tutto, quando si parla di eutanasia è necessario distinguere le forme di eutanasia attiva da quella omissiva o passiva. L’eutanasia in forma passiva consiste nell’interruzione delle cure necessarie per tenere in vita il paziente, comprese quelle di nutrizione e di idratazione artificiale, nel caso in cui questi decida liberamente di rifiutare qualsiasi tipo di trattamento sanitario necessario per la sopravvivenza, al fine di evitare l’accanimento terapeutico. Si tratta di un’ipotesi consentita in presenza di determinate condizioni, anche se non regolamentata ancora in modo chiaro, univoco e esauriente. È fondata sul diritto all’autodeterminazione individuale, (art. 32 della Costituzione e Legge 22 dicembre 2017, n. 219), in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, che a loro volta avviano il divieto di ostinazione irragionevole delle cure e tutelano la dignità nella fase finale della vita.

In Italia, ad esempio, è ammissibile la terapia del dolore, consistente nella somministrazione di farmaci analgesici che, a fronte dell’interruzione dei trattamenti sanitari ritenuti gravosi e eccessivi rispetto ai risultati ottenibili, conduce alla morte prematura del paziente, ma consente al medico di alleviarne le sofferenze, così come la sedazione palliativa profonda e continua, che evita al paziente terminale ulteriori dolori. Allo stesso modo, dal 31 gennaio 2018, è possibile dichiarare anticipatamente le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, attraverso il testamento biologico, con cui l’individuo può decidere se accettare o rifiutare le cure qualora fosse affetto da una malattia invalidante o non potesse esprimere il proprio consenso, a causa delle condizioni di salute. Il testamento biologico è lo strumento con il quale il malato può sospendere le terapie per quando non sarà più in grado d'intendere e volere. L'eutanasia invece è una scelta per un malato perfettamente lucido che chiede di essere aiutato a morire, dice Marco Cappato, promotore della campagna sull'eutanasia legale. Per quanto riguarda l’eutanasia in senso stretto, ovvero praticata in forma attiva, l’ordinamento italiano sanziona penalmente sia le condotte dirette, in cui è il medico a somministrare il farmaco eutanasico al paziente che ne faccia richiesta e sia quelle indirette, che si materializzano in qualsiasi agevolazione del disegno di fine vita. Nella prima ipotesi ricorre il reato di omicidio del consenziente, punito dall’art. 579 c.p. (detto omicidio del consenziente, presentato di seguito in cornice); nel secondo caso, si configura il reato di istigazione o aiuto al suicidio (di cui all’art. 580 c.p):

 

Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni. Non si applicano le aggravanti indicate nell'articolo 61.

Si applicano le disposizioni relative all'omicidio [575-577] se il fatto è commesso:

1) contro una persona minore degli anni diciotto;

2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;

3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno [613.2].

 

In merito al referendum parzialmente abrogativo dell’art. 579 c.p. proposto dal Comitato Promotore e annunciato nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 2021, esso vuole abrogare parzialmente la norma penale che impedisce l’introduzione dell’eutanasia legale in Italia. L’omicidio del consenziente, è un reato speciale (rispetto a quello di portata generale di cui all’art. 575 c.p. sull’omicidio) inserito nell’ordinamento per punire l’eutanasia. È mostrata in cornice la modifica, mantenendo validi i relativi punti 1,2,3 omessi per semplicità:

 

        Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con

        le disposizioni relative all'omicidio [575-577] se il fatto è commesso: …. 1,2,3.

 

Con questo intervento l’eutanasia attiva sarà consentita nelle forme previste dalla legge sul consenso informato e il testamento biologico, ma rimarrà punita se il fatto è commesso contro una persona incapace o contro una persona il cui consenso sia stato estorto con violenza, minaccia o contro un minore di diciotto anni. Si consentirebbe infatti al soggetto di disporre del bene vita, realizzando al contempo un’estensione consistente del bene giuridico che si vuole proteggere, tale cioè da includervi il diritto dell’individuo di porre fine alla propria esistenza tramite l’aiuto di terzi e garantendo altresì il pieno rispetto della dignità della persona. La portata della modifica è enorme e metterebbe l’Italia al pari degli altri Paesi europei in cui è adottata: Belgio, Olanda, Lussemburgo, Spagna, Svizzera; Francia e Gran Bretagna in parte, con punizioni meno severe e Portogallo, in casi eccezionali.

All’affermazione del predetto principio attraverso la proposta referendaria dovrebbe poi seguire un compiuto intervento legislativo, volto a regolamentare la materia e a delineare in maniera chiara e organica tutti i requisiti necessari per l’attuazione, sia in tema di espressione del consenso che di accertamento preventivo dello stesso, nonché di individuazione dei soggetti legittimati a darne esecuzione. Esistono molti casi ambigui che creano condotte complesse o miste che spesso non consentono di distinguere con facilità se si tratti di eutanasia attiva o passiva, e soprattutto creano una disparità di trattamento ai danni di pazienti gravi e sofferenti affetti da patologie che non conducono di per sé alla morte per effetto della semplice interruzione delle cure. Al fine di non creare discriminazioni tra tipi di malati, emerge l’esigenza di ammettere l’eutanasia a prescindere dalle modalità della sua esecuzione concreta, attiva o passiva. Questo innanzitutto. Si può esplicitamente richiamare il concetto di eutanasia e secondariamente la Corte può fare ricadere la disposizione come abrogata in una cornice normativa già delineata dalle decisioni in materia. La norma che rimane dopo la cancellazione, contiene all’interno l’espressione col consenso di lui, il cui significato è in armonia con le leggi dell’ordinamento e con gli interventi della Corte.

Il comitato promotore del referendum per la legalizzazione dell'eutanasia ha annunciato di aver superato la quota di 500.000 firme. La raccolta firme naturalmente prosegue con ancora maggiore forza, con l'obiettivo di raccogliere almeno 750.000 firme entro il 30 settembre per mettere in sicurezza il risultato da ogni possibilità di errori nella raccolta, ritardi della Pubblica Amministrazione e difficoltà nelle operazioni di rientro dei moduli, sottolineano Marco Cappato e Filomena Gallo, copresidenti dell'Associazione e del Comitato promotore.

Il referendum è uno strumento legislativo per realizzare riforme con effetto vincolante, né dal punto di vista legale né da quello politico, è uno stimolo al Parlamento affinché legiferi, né tantomeno un alibi per il Governo e le Regioni per continuare a violare impunemente la legge. Continueremo infatti ad agire al fianco di persone malate che si vedono conculcata con la violenza la propria libertà di decidere sul fine vita.

Nel giorno in cui viene raggiunto l'obiettivo del mezzo milione di firme, interviene duramente monsignor Vincenzo Paglia, Presidente della Pontificia Accademia per la Vita che da sempre si batte contro l'eutanasia. Si sta man mano incuneando nella sensibilità della maggioranza una concezione vitalistica della vita, dice, una concezione giovanilistica e salutistica in base alla quale tutto ciò che non corrisponde ad un certo benessere e ad una certa concezione di salute viene espulso. C'è la tentazione di una nuova forma di eugenetica: chi non nasce sano non deve nascere. E insieme con questo c'è una nuova concezione salutistica per la quale chi è nato e non è sano, deve morire. È l'eutanasia. Questa è una pericolosa insinuazione che avvelena la cultura. È indispensabile che la Chiesa ricordi a tutti che la fragilità, la debolezza, è parte costitutiva della natura umana e dell'intero creato. E questo richiede che sia urgente un nuovo rapporto di fraternità tra tutti. La debolezza chiede l'urgenza della fraternità perché è nella fraternità che ci si prende cura gli uni degli altri. È nella fraternità che ci si sorregge. È nella fraternità - ricordiamo l'enciclica Fratelli tutti - che possiamo delineare un futuro più umano per tutti.

Resta da scoprire il significato dell’irreale dipendenza costruita dal Monsignore, tra eutanasia e eugenetica, realtà antitetiche sul piano razionale, la buona morte e la buona stirpe: chi non nasce sano, non deve nascere a fronte di chi è nato e non è sano, deve morire, paralogismi per stupire le masse, tratti da una teca mediatica. Autorevolezza fagocitata dall’autorità. Connubio irriverente, quasi blasfemo, come se io proclamassi che l’Estrema Unzione sia una Virtù o che la Fede sia un Sacramento. E sul piano etico e sociale, quale sarebbe il legame tra il progresso della qualità genetica di una popolazione e la libera scelta del fine vita? Non avvelenamento della cultura? In che modo? Con la chiusura delle Case di Riposo, proposta dal Monsignore?

Resta poi da capire l’origine, altrettanto misteriosa, della fragilità, parte costitutiva dell’intero creato. Dov’è finita la perfezione del creato… Viditque Deus cuncta quae fecit et ecce erant valde bona (Gen. 1.31)? Curiosa l’interpretazione del testo di un’enciclica, ove il futuro si edifica sulla via di una fratellanza universale. La fragilità è conseguenza, non strumento! Ci mancava solo il paradosso logico, sostituire la causa con l’effetto. Non è la debolezza che va combattuta, bensì l’uomo con le sue malefatte. È frutto della perversa humanitas dell’uomo, irrispettoso della Natura e del creato e la buona morte è rinascita, attraverso una libera scelta di fine vita realizzata in una rinnovata humanitas, cosciente delle energie che la cementano e degli errori, colpe o peccati per taluni, commessi dall’inizio dei tempi. Fratellanza e futuro appartengono al volemose bene, versione 1.0 della solidarietà.

(consultazione:     claudia piroddu - diritto penale; wikipedia- omicidio del consenziente; serena sartini - il giornale; il senso della vita. conversazioni tra un religioso e un pococredente - francesco provinciali il domani - intervista a mons.vincenzo paglia - prof. luigi manconi)

 

Inserito il:22/08/2021 17:49:58
Ultimo aggiornamento:22/08/2021 17:55:14
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