Aggiornato al 28/04/2024

Non sono d’accordo con quello che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto a dirlo

Voltaire

Chris Geremia (Adventure art, California)  - Night Missile Launch – Oil on canvas

 

Sul lancio di Tomahawks

di Fabrizio Cugia di Sant’Orsola

 

I lettori del Nome della Rosa ricorderanno le sottili disquisizioni medievali sulla povertà di Cristo e la titolarità o meno delle sue vesti, ragionamenti pericolosi che per consecutio potevano portare via via fino a porre qualche dubbio sulla legittimità del potere temporale della Chiesa. Roba da far accendere i roghi.

Ciò che forse resta di quelle auliche disputationes francescane sembra a tratti riemergere in alcuni temi legati alla legittimità sull’uso della forza nelle controversie internazionali.

La quaestio in chiave moderna è data dal lancio notturno di 59 missili Tomahawk contro la base siriana. E’ legittima la ritorsione nel caso in cui, secondo fonti di intelligence (di chi lancia i missili), da tale base sarebbero partiti jet colpevoli di un attacco chimico con gas proibiti dalle convenzioni internazionali? Può legittimamente eseguirsi tra Paesi una ritorsione con uso di forza per motivi umanitari? E se sì, tale ritorsione trova giustificazione specifica per via dell’uso di armi bandite dalle convenzioni internazionali? Detto altrimenti, sarebbe illegittima non fossero stati usati i gas?

Innanzitutto va sgomberato il campo da un primo possibile equivoco.

Il diritto internazionale pubblico - ossia l’insieme di norme e convenzioni vigenti ed applicabili tra Stati e tra Stati ed Organizzazioni sovranazionali - non contempla in alcun modo, né prevede gerarchie di norme o declassamenti di principi applicabili per effetto di una “proporzionalità” o meno nell’uso della forza rispetto ad un torto inizialmente eseguito.

Ciò in merito alle etichettature profferte dall’Amministrazione USA, per le quali l’attacco costituisce una "risposta proporzionata" ai raid con gas dell’aviazione di Assad contro la popolazione inerme.

Non esiste quid pro quo in tema: la proporzionalità potrà forse costituire una valutazione storica, politica o meglio ancora militare, ma per il diritto oggi applicabile l’uso della forza o è legittimo oppure non lo è (in effetti, in ambito di uso legittimo, il ricorso alle armi legittima anche l’uso di bombe atomiche).

L’uso della forza non trova quindi legittimazione per effetto della considerazione che l’operazione è stata "mirata e limitata".

Più intrigante è la seconda considerazione offerta dall’Amministrazione USA, secondo la quale l’azione è stata tale da aver "ridotto la capacità del governo siriano di utilizzare armi chimiche", investendo il nesso di causalità che sussisterebbe tra uso di armi proibite e risposta americana.

La Convenzione internazionale sul disarmo chimico del 1993 (a cui la Siria ha aderito nel 2013)  riafferma il bando dei gas già sancito da quasi un secolo, e prevede lo strumento della Challenge Inspection attraverso la quale un organismo imparziale (l’Organizzazione per il disarmo chimico) è tenuta ad eseguire ispezioni in situ per accertare l’eventuale uso di armi chimiche. Detto strumento di riscontro imparziale non ha nulla a che vedere con eventuali misure sanzionatorie comminabili a Stati in caso di violazione, tuttavia può assumere una sua rilevanza alla luce dei vincoli imposti dalla Carta delle Nazioni Unite sull’uso della forza nel contesto delle relazioni internazionali (in particolare l’articolo 2.4 della Carta, che pone un divieto assoluto sull’uso della forza).

È competenza del Consiglio di sicurezza ONU stabilire (Capitolo VII della Carta) l’adozione di misure coercitive nel quadro dell’obiettivo di assicurare il mantenimento o il ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale, certamente pregiudicati dall’uso di armi chimiche bandite. Ai sensi dell’art. 39 della Carta, il Consiglio accerta se determinate situazioni costituiscono una minaccia alla pace ed alla sicurezza internazionale e già nel 2013 il Consiglio di sicurezza ha dichiarato che l’uso di armi chimiche costituisce una minaccia reale per la pace dell’intera collettività.

Accertata la veridicità dell’uso di armi bandite, il protocollo prevede anche le modalità per le quali il Consiglio può determinare misure d’intervento attuative o sanzionatorie.

Altra evidenza può peraltro produrla al Consiglio per giustificare l’intervento l’Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, che risulta aver già documentato l’uso da parte dell’aviazione di Assad di bombe a grappolo ed incendiarie al napalm già considerate vietate da tempo.

L’opzione di non aver investito i canali corretti di legittimità nel caso specifico del lancio dei Tomahawk può quindi esser attribuibile a due considerazioni diverse, l’una politica e l’altra di tutt’altro segno, ossia morale.

Nel primo caso, sul piano politico, oltre a marginalizzare indirettamente il ruolo dell’ONU ed i protocolli internazionali applicabili, l’intervento mirerebbe a riaffermare l’indipendenza di azione internazionale degli USA quale gendarme mondiale, in una azione di aggregazione e di cernita delle alleanze nella vasta comunità mondiale già inorridita dai soprusi di Assad, giustamente pronta a legittimare l’azione.

Qui bisogna tuttavia fare una scelta di campo, simile alla valutazione di fondo circa la proprietà o meno della tunica di Cristo: o si crede nel diritto (ed ai valori oggetto di tutela) oppure non ci si crede. Se si segue la prima strada, ho qualche dubbio che l’eventuale proponimento di un intervento mirato al Consiglio di Sicurezza (per una azione duratura e finalmente risolutiva della crisi in Siria, evidenze di violazioni sui gas alla mano) non avrebbe finalmente trovato il consenso della Russia obbligatorio per ogni azione. Avrebbe quindi sortito il medesimo effetto di rilanciare l’azione USA sullo scacchiere mondiale (non solo mediterraneo) molto meglio del lancio notturno.

L’altra considerazione è di ordine morale: la misura di sopportazione sui fatti di Siria potrebbe aver raggiunto il colmo, tuttavia l’Amministrazione aver ritenuto, da informazioni dell’intelligence, non agilmente dimostrabili le circostanze sull’uso dei gas, tali da inchiodare il regime alle proprie responsabilità. L’azione era quindi improcrastinabile, mentre avrebbe fallito la via del diritto.

Nell’evoluzione di un diritto internazionale ancora in nuce, questo auto da fè medievale ci può anche stare.

 

Inserito il:21/04/2017 22:47:23
Ultimo aggiornamento:21/04/2017 22:56:12
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